Modifica del titolo dell’assenza del lavoratore e calcolo del comporto

di G. Leotta -
Laddove il datore di lavoro abbia intimato il licenziamento per eccessiva morbilità (art. 2110, comma 2, c.c.), diventa decisiva la corretta quantificazione delle assenze del lavoratore giacché non tutte concorrono alla maturazione del cosiddetto periodo di comporto ovverosia di conservazione del posto di lavoro. Le due pronunce (Cass., ordinanza, 8 gennaio 2024, n. 582 e Cass., ordinanza, 21 settembre 2023, n. 26997), che si annotano in maniera sintetica giacché danno conto di un orientamento da lungo tempo consolidato ed in maniera unitaria in quanto giustapponibili sotto il profilo motivazionale, originano da altrettanti licenziamenti intimati per superamento del termine di comporto. I. . .