Per la Corte di Cassazione il giudice di merito non è tenuto a specificare i criteri adottati per la determinazione della sanzione amministrativa applicabile, ma solo che la sottesa valutazione è stata fatta

di L. Pelliccia -
Com’è noto, nell’ambito delle misure approntate contro il lavoro sommerso, una posizione importante è stata sempre assunta dalla c.d. maxi sanzione per lavoro nero di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002. La disposizione è stata novellata dall’art. 4 della legge n. 183/2010, in ragione del quale: “Ferma restando l’applicazione delle  sanzioni  già  previste dalla  normativa  in  vigore,  in  caso  di  impiego  di   lavoratori subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domest. . .