Per la Corte di Cassazione rientrano nella categoria dei DPI qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possano in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore

di L. Pelliccia -
Nell’ambito della normativa di prevenzione e tutela delle condizioni di lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Più nello specifico, sono gli artt. 74 (già art. 40 del d.lgs. n. 626/1994) e segg. del TUSL a disciplinare la materia, anche se non va sottaciuto quanto previsto dal precedente art. 20, secondo il quale ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e s. . .