La Cassazione consolida l’orientamento sul bonus bebè per gli stranieri senza permesso di soggiorno di lungo periodo

di L. Pelliccia -
Come certamente si ricorderà, l’art. 1, co. Da 125 a 129, della legge 23.12.2014, n. 190 (la legge di stabilità per il 2015) ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di € 960 erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione; detto assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari, originariamente veniva corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente fosse in condizione economica corrisponden. . .