La giurisprudenza di merito insiste nell’illegittimità della procedura di assegnazione delle supplenze gestita dal programma/algoritmo informatico ministeriale di cui all’art. 12 della O.M. n. 112/2022

di L. Pelliccia -
Com’è noto, gli incarichi di supplenza annuale (dal 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sono conferiti dalle GaE e, in subordine dalle GPS aggiornate per il biennio 2022/23 e 2023/24. Per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, l’attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 (come anche l’assegnazione delle supplenze temporanee da GI) è regolamentata dall’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, che ha fornito le indicazioni per la procedura informatizzata. La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un programma/algoritmo informatico redatto e gestito dal Ministero, ed è regolata dall’art. 12 della citata O.M. n. 112/2022 che stabilisce . . .