Contratti di solidarietà e riduzione contributiva: la domanda di conguaglio delle somme anticipate a titolo di CIGS non basta

di C. Mazzotta -
La Cassazione afferma che la concessione del trattamento di integrazione salariale e la riduzione della contribuzione sono due benefici autonomi, per quanto entrambi si fondino sulla stipulazione dell’accordo di riduzione d’orario. Il trattamento di integrazione salariale è, infatti, un beneficio a favore del lavoratore, che potrà agire direttamente nei confronti dell’ente previdenziale qualora il datore di lavoro non gli anticipi il trattamento. Al contrario, la riduzione della contribuzione è un beneficio a favore dell’impresa, che potrà versare una contribuzione inferiore a quella dovuta. Ne deriva, conclude la Corte, che la domanda di conguaglio delle somme anticipate a titol. . .