Sulla non sindacabilità della scelta datoriale tra riassunzione e opzione risarcitoria ex art. 8 l. n. 604/1966

di R. Galardi -
La Cassazione ribadisce il carattere alternativo dell’opzione di cui all’art. 8 l. n. 604/1966, riconoscendo altresì la totale irrilevanza dei motivi che ispirano il datore a scegliere per l’una o per l’altra. Nel caso di specie, a seguito di una sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento nell’area della tutela obbligatoria con condanna alla riassunzione o in alternativa al pagamento di 3 mensilità di retribuzione, il datore aveva riassunto il lavoratore presso un cantiere licenziandolo un mese dopo per fine lavori. Entrambi i giudici di merito avevano dichiarato la nullità del (secondo) licenziamento per motivo illecito determinante: «l’incontestata sequen. . .