La tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, st. lav., è applicabile anche laddove la sanzione conservativa sia prevista da norme collettive contenenti clausole generali o elastiche

di F. Negri -
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20780 del 28 giugno 2022, ha ribadito il principio di diritto già affermato in due precedenti sentenze (Cass., sez. lav., 11 aprile 2022, n. 11665 e Cass., sez. lav., 2 maggio 2022, n. 13774), secondo il quale «in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore e in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previ. . .