Mobilità scolastica interprovinciale: precedenza ai «caregiver»

di D. Serra -
Il MIUR ha appellato la sentenza del Tribunale di Genova che, nell’accogliere il ricorso di un docente, ha disapplicato le clausole della contrattazione collettiva integrativa nazionale per la mobilità nell’anno scolastico 2016/2017 (art. 13) nella parte in cui non prevedevano, in caso di mobilità interprovinciale, alcun diritto di precedenza assoluta nella sede di destinazione al personale docente che, come il ricorrente, dovesse assistere il genitore affetto da handicap ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il giudice di primo grado ha ritenuto che vi fosse un contrasto tra l’art. 13 del CCNI con l’art. 601 d.lgs. n. 297 del 1994 e con l’ar. . .