La Cassazione ribadisce che il pagamento dell’indennità di maternità in misura inferiore non costituisce discriminazione diretta fondata sul sesso

di P. Polliani -
Con la recente ordinanza del 4 maggio 2026, n. 12537, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi giurisprudenziali già affermati in precedenza, anche di recente, con particolare riferimento al confine tra tutela antidiscriminatoria e inadempimento parziale dell’obbligazione previdenziale nel calcolo dell’indennità di maternità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, aveva qualificato come discriminatoria la condotta dell’INPS, consistita nella liquidazione dell’indennità di maternità ad una lavoratrice assistente di volo, computando l’indennità di volo non già per l’intero ma in misura dimidiata del. . .