La Corte costituzionale si pronuncia sulla soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio del personale scolastico

di L. Pelliccia -
Premessa Con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 509, co. 3, del D.lgs. n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), laddove, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, . . .