Il ruolo del curriculum vitae nella determinabilità dell’oggetto della prova e la svolta pragmatica dei giudici di merito

di G. R. Simoncini -
La validità del patto di prova apposto al contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2096 c.c. è da sempre subordinata a un rigoroso formalismo (Zangari, Il recesso dal rapporto di lavoro in prova, Giuffrè, 1970, 7). L’atto richiede infatti la forma scritta ad substantiam nonché la specifica indicazione delle mansioni oggetto dell’esperimento (Cass., 26 maggio 2020, n. 9789, in FI, 2020, I, 2667). La giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente interpretato tale requisito in chiave marcatamente difensiva, sancendo che l’omessa o generica specificazione delle mansioni comporta la nullità della clausola e la conseguente conversione del rapporto in definitivo sin dall’inizio . . .