In caso di tardiva denuncia della malattia professionale di un artigiano, l’unica conseguenza è la perdita del diritto all’indennità economica temporanea per il periodo di tempo che precede l’eventuale tardiva comunicazione

di L. Pelliccia -
A mente dell’art. 53, co. 5, del dpr n. 11244/1965 (il testo unico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel testo novellato dall’art. 21, co. 1, lett. b), n. 3, del d.lgs. n. 151/2015, La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all’art. 13 dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifesta. . .