Falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente: sul rapporto tra C.C.N.L., legge e fattispecie tipizzate di cui all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001

di G. M. Marsico -
La Corte di Cassazione, nella sentenza de qua (19 ottobre 2023, n. 29028) ha affermato la legittimità del licenziamento nel caso in cui il dipendente pubblico, anche consegnando il proprio badge a colleghi, effettui la timbratura senza essere presente in ufficio. Tale ipotesi è riconducibile alla fattispecie di «assenza ingiustificata dal lavoro con falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente» sanzionata con il licenziamento disciplinare dall’art. 55-quater del d.lgs. 165/2001: la Corte infatti precisa che tale disposizione non riguarda solo i casi di alterazione o manomissione del sistema di rilevazione delle presenze, ma «tutti i casi in cui la timbratura. . .