La Cassazione torna nuovamente sul diritto del caregiver di ottenere il trasferimento nella sede di lavoro a lui più congeniale per l’effettivo svolgimento del sotteso compito assistenziale

di L. Pelliccia -
Sentiamo spesso parlare di caregiver (talvolta anche relativamente a profili più da informazione di gossip che altro) che, com’è noto, sono i lavoratori dipendenti -pubblici o privati- che prestano assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto i sessantacinque anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. In materia, è l’art. 33, co. 5, della legge n. 104/1992 a prevedere un doppio canale di tutele nei confronti di tali lavoratori e, più nello specifico: a) il diritto di scegliere, o. . .