La Suprema Corte torna nuovamente a chiarire i criteri di applicazione della c.d. indennità De Maria per il personale universitario “convenzionato”

di L. Pelliccia -
A mente dell’art. 1 della legge n. 200/1974 (Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari), “A  decorrere  dal  1  marzo  1974  a  tutto il personale non medico universitario  che  presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari   di   ricovero   e  cura  convenzionati  con  gli  enti ospedalieri  o  gestiti direttamente dalle università è corrisposta una  indennità,  con  esclusione  di  qualsiasi  onere  a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella  misura  occorrente  per  equiparare  il  trattamento economico complessivo  ivi  compresi  i  compe. . .