Se il contratto collettivo non prevede l’applicazione di una sanzione conservativa, la tutela applicabile è quella dell’art. 18, comma 5, St. lav.

di L. Pelliccia -
Nell’ambito del licenziamento c.d. disciplinare, una particolare attenzione è sempre stata rivolta al recesso per “giusta causa”, com’è noto disciplinato dall’art. 2119 cod. civ., secondo il quale: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa d. . .