Eccessiva morbilità e scarso rendimento: la Suprema Corte separa nettamente le motivazioni oggettive e soggettive di licenziamento

di S. Grivet Fetà -
La Suprema Corte, con la sentenza 27 aprile 2023, n. 11174, qui annotata, ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e di riflesso di merito, degli ultimi anni, quello per cui le assenze per malattia del lavoratore possono costituire giustificato motivo di licenziamento soltanto nel caso in cui esse superino, complessivamente o per sommatoria, il periodo massimo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva (art. 2110 c.c.). L’interessante spunto aggiuntivo della sentenza in commento, che riprende per il resto il recente precedente di Cass., 12 dicembre 2022, n. 36188, è costituito dal confronto espresso che la Suprema Corte effettua tra il licenziamen. . .