La finalità antielusiva e l’efficacia sostanziale della convalida delle dimissioni della lavoratrice (e del lavoratore) durante il periodo “protetto” di maternità (paternità)

di L. Pelliccia -
Com’è noto, il d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico della maternità e paternità), proseguendo sul solco di quanto già era previsto dalla precedente normativa in materia (la legge n. 1204/1971), ha confermato il divieto di licenziamento (art. 54, co. 1) delle lavoratrici, le quali non possono infatti essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza. Le disposizioni di tutela si applicano anche in caso di adozione e di affidamento(in queste ipotesi il divieto di licenziam. . .