L’alterità ontologica del licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991) rispetto a quello, individuale, per g.m.o. (art. 3, L. n. 604 del 1966)

di M. Palla -
L’ordinanza che si annota (Cass., 23/01/2023, n. 1965) ritorna su principi noti in punto di alterità ontologica tra la fattispecie normativa del licenziamento collettivo e quella del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. In effetti, pur riconducibili entrambi alla sfera del datore di lavoro quanto a genesi del motivo che comporta l’espulsione del/dei lavoratore / lavoratori, le due fattispecie presentano caratteristiche distinte e non sovrapponibili sia sul piano formale che su quello sostanziale (e di rilevanza sulla comunità) che ne determinano l’incomunicabilità tanto che, come si dirà dappresso, un licenziamento collettivo non è suscettibile di “conver. . .