Sfruttamento del lavoro e stato di bisogno secondo l’art. 603-bis c.p.

di P. Gualtieri -
La Quarta Sezione Penale  della Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 luglio 2022 n. 28289 (udienza del 27 aprile 2022), ha annullato l’ordinanza con la quale il Tribunale per il riesame di Bari aveva sostituito, con il divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dell’indiziato dei delitti di cui agli artt. 110, 603-bis, commi 1, 2, 3 c.p. per avere, in qualità di datore di lavoro, in concorso, assunto o comunque utilizzato manodopera allo scopo di destinarla alla coltivazione di terreni agricoli nella sua disponi. . .