Per la Consulta è legittimo il sistema di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni

di L. Pelliccia -
Premessa Come certamente si ricorderà, l’art. 1, co. 309, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) aveva previsto che, per l’anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (la c.d. perequazione) venisse riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo Inps; per quelli superiori, invece, la rivalutazione andava accordata in misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli rientranti nell’. . .