Per la Cassazione l’indennità economica per cassa integrazione guadagni ha natura reddituale ai fini del cumulo con la pensione d’invalidità

di L. Pelliccia -
“Ai fini dell’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995 — richiamato dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 164/1997 anche per la pensione di invalidità specifica del personale di volo — l’indennità di cassa integrazione guadagni, quale reddito percepito in sostituzione o integrazione della retribuzione perduta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986, rileva in termini di reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dalla sua natura previdenziale».” È questo il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 18186 del 5 giugno 2026 con la quale la sezione lavoro della Suprema Corte ha deciso (cassando la gravat. . .