Non basta sostenere di non aver preso visione del contenuto di una lettera di licenziamento: «ignorantia non excusat»

di G. Cingolo -
Se il lavoratore mette in discussione il contenuto di una lettera di licenziamento, la sua formazione e la consapevolezza di aver sottoscritto la stessa, contestando, per l’effetto, la sua utilizzabilità processuale una volta prodotta, non è sufficiente il disconoscimento della firma ma va proposta querela di falso. Questo è quanto deciso dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 17089 del 31 maggio 2026, ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che a sua volta aveva ribaltato la decisione del giudice di primo grado di Salerno. La fattispecie Un lavoratore deduceva di essere stato licenziato oralmente e per tali ragioni impugnava il recesso invocando la nullità dello stesso . . .