Legittimità del licenziamento per giusta causa a fronte di offese gravi, condotte volgari e comportamenti discriminatori sul luogo di lavoro: un’analisi di recenti casi giurisprudenziali

di V. Ferrari -
1. Premessa 1.1. Il rapporto di lavoro si fonda su un patto di fiducia e di collaborazione reciproca, intercorrente tra il lavoratore e il datore di lavoro, la cui lesione irreversibile giustifica il recesso datoriale dal vincolo negoziale. Il nostro ordinamento giuridico, infatti, riconosce al datore di lavoro il potere di irrogare la sanzione del licenziamento disciplinare, ovvero per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa a fronte, rispettivamente, di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (fermo restando l’obbligo di preavviso) ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966, o di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del r. . .